Unione Italiana del Lavoro

Anno 2015 modifiche alle durate degli Ammortizzatori Sociali

uil1La grande quantità di interventi e riforme del mercato del lavoro realizzate negli ultimi tre anni hanno determinato un continuo avvicendamento delle norme i cui riflessi si sono scaricati in particolar modo sugli ammortizzatori sociali e sulle regole che li disciplinano.
A partire dalla Legge 92/2012 si è avviata una lunga stagione di transizione, purtroppo non ancora conclusa, che ha toccato l’intero sistema di tutela del reddito sia in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, sia nel caso di disoccupazione involontaria.
Indennità di mobilità e Aspi (dal 1° maggio Naspi)
Con il 1° gennaio di questo anno inizia la graduale riduzione delle durate dell’indennità di mobilità, previste proprio dalla Legge 92/2012 e che per gli anni 2013 e 2014 (su esplicita richiesta delle OO.SS.) erano state “cristallizzate” a quelle previste dalla L. 223/91.
Come è noto, la L. 92/2012, ha introdotto un regime transitorio che porterà nel 2017 alla definitiva abrogazione della indennità di mobilità e che sarà sostituita dalla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi).
Si creerà pertanto un doppio regime che, fino al prossimo 30 aprile, continua a seguire le linee di indirizzo disciplinate dalla L. 92/12 e che, in relazione alla durata degli interventi, è caratterizzato da una coerenza tra i due istituti.
ASPI (fino al 30 aprile)
ETA’
2015
Fino a 50 anni
10
50-54 anni
12
55 e oltre
16 *
*In riferimento alle durate superiori ai 12 mesi occorre ricordare che l’indennità è corrisposta nei limiti delle settimane di contribuzione versate negli ultimi due anni e pertanto il requisito necessario, per i lavoratori over 55, per ottenere per intero i 16 mesi previsti è pari a 78 settimane di contribuzione.
INDENNITA’ DI MOBILITA’
CENTRO NORD
2015
2016
2017 Naspi
Fino a
39 anni
12
12
40-49 anni
18
12
50-54 anni
24
18
55
e oltre
24
18
SUD
2015
2016
2017 Naspi
Fino a
39 anni
12
12
40-49 anni
24
18
50-54 anni
36
24
55
e oltre
36
24
Con l’entrata in vigore della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, che non prevede differenziazioni su base anagrafica e lega la durata dell’intervento alle settimane di contribuzione effettivamente versate nei 4 anni precedenti la disoccupazione, verrà meno anche il profilo di coerenza delineato dalla L. 92/12 tra durata dell’Aspi e graduale diminuzione delle durate per Mobilità.
In buona sostanza si potranno concretizzare (a partire dal 1° maggio) casi in cui, in relazione all’anzianità contributiva del lavoratore, le tutele offerte dalla Naspi saranno quantitativamente (durata massima 24 mesi) e qualitativamente (indennità massima € 1.300) superiori a quelle riferibili alla indennità di mobilità.
In questa ottica, e fermo restando che sarà la prassi operativa dettata con circolare dell’Inps a disciplinare la Naspi, è ipotizzabile che il lavoratore possa valutare la propria convenienza nel richiedere l’indennità, visto che sia la Naspi che la Mobilità sono prestazioni a domanda individuale.
Cassa integrazione e mobilità in deroga
Ulteriori novità sono previste per la Cassa integrazione e la mobilità in deroga che, oltre a scontare le numerose difficoltà legate al reperimento delle risorse necessarie ed i ritardi nella erogazione delle integrazioni salariali e dei sussidi, sono state oggetto di un Decreto interministeriale che ha ridefinito i criteri per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, intervenendo sulle causali, sulle durate e sulla reiterazione delle prestazioni ed infine anche sulle tipologie di datori di lavoro ammessi ai trattamenti.
Ambito di applicazione
La prima delle modifiche riguarda la tipologia di datore di lavoro che potrà ricorrere agli ammortizzatori sociali in deroga che il decreto individua nei soli soggetti qualificati come imprese, citando espressamente l’art. 2082 del codice civile, ed alle quali potranno essere assimilate i piccoli imprenditori di cui al successivo art. 2083 c.c. e le cooperative anche di tipo sociale.
Vengono quindi esclusi dal campo di applicazione della deroga le Onlus, gli studi professionali e le associazioni quali ad esempio quelle datoriali e sindacali.
Per l’accesso ai trattamenti di cig in deroga l’impresa dovrà preventivamente utilizzare “gli strumenti ordinari di flessibilità” (ferie residue, permessi etc.)
Non potrà più essere concessa la Cig in deroga connessa alla cessazione di attività di impresa o di parte di essa.
Lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga
Con riferimento ai lavoratori destinatari di cassa integrazione in deroga si dispone che l’anzianità aziendale minima necessaria per l’accesso alla prestazione venga elevata a 12 mesi rispetto ai novanta giorni precedentemente previsti.
Gli ammortizzatori sociali in deroga non potranno essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrano le condizioni di accesso ad analoghe prestazioni previste dalla legislazione “ordinaria”.
E’ quindi esclusa la possibilità di concedere la mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti di accesso ai trattamenti di mobilità ordinaria, all’Aspi e alla Mini Aspi e delle indennità di disoccupazione agricola.
Parimenti è preclusa la possibilità di utilizzo della mobilità in deroga al termine dei trattamenti sopracitati.
Limiti massimi di durata del trattamento degli ammortizzatori sociali in deroga
Cassa integrazione: il periodo massimo di concessione per il 2015 e pari a 5 mesi
Mobilità in deroga: a decorrere dall’anno 2015 e fino al 31 dicembre 2016, la indennità non potrà essere concessa ai lavoratori che abbiano già beneficiato del trattamento in una misura pari o superiore ai 3 anni anche non continuativi.
Per tutti gli altri lavoratori il periodo massimo concedibile non potrà superare i sei mesi (non ulteriormente prorogabili),aumentati ad 8 mesi per le aree del mezzogiorno.
Inoltre è stato introdotto dal Decreto di riordino un periodo massimo di fruizione della mobilità in deroga, in virtù del quale i periodi massimi concedibili non potranno superare complessivamente i 3 anni e 4 mesi.
Novità introdotte con il c.d. mille proroghe( L. 27 febbraio 2015, n. 11)
In materia di ammortizzatori sociali il “mille proroghe” interviene sui contratti di solidarietà difensivi ex L. 863/84 e sul rifinanziamento della proroga a 24 mesi della Cigs per cessazione.
Per quanto riguarda i contratti di solidarietà si finanzia, nel limite massimo di 50 milioni di euro, l’aumento del 10% della misura dell’integrazione salariale che viene quindi elevata, per l’anno 2015, al 70%.
Va inoltre ricordato che la misura è destinata prioritariamente ai trattamenti dovuti per il 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nel 2014.
Per quanto riguarda la proroga di ulteriori 12 mesi della cigs per cessazione di attività, va preliminarmente ricordato che con la Legge di stabilità 2015 sono stati stanziati 60 milioni di eurofinalizzati al completamento, nel corso dell’anno 2015, deipiani di gestione degli esuberi di personale relativi all’anno2014. Tale previsione è stata confermata anche per il 2015, proprio con il “mille proroghe”, con un ulteriore stanziamento di55 milioni di euro.
Finanziamento ammortizzatori sociali in deroga.
Rispetto al finanziamento degli ammortizzatori in deroga è estremamente preoccupante che negli ultimi mesi, malgrado tutte le nostre sollecitazioni, non siano intervenute novità rilevanti.
Questa lunga fase di stallo ed il silenzio del Ministero del Lavoro stanno determinando conseguenze insopportabili per migliaia di lavoratori e lavoratrici che da mesi non ricevono più nessun tipo si sussidio al reddito.
E’ necessario che quanto prima si rendano disponibili le risorse necessarie per chiudere definitivamente le pendenze relative all’anno 2014, avviando contestualmente una ricognizione, regione per regione, per stimare il fabbisogno per il 2015 e reperire i finanziamenti necessari.
Roma 6 marzo 2015

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